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In tema di condominio, le terrazze, anche a livello, vengono equiparate ai lastrici solari, per cui le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione si applicano le disposizioni dell’art. 1126 c.c. (ripartizione in ragione di 1/3 a carico del condomino che ne abbia l’uso esclusivo e per 2/3 a carico dei proprietari di piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico solare serva da copertura). Diversamente, per la sola manutenzione e ricostruzione di solai e volte (ma non delle terrazze), si applica l’art. 1125 c.c.: ripartizione in parti uguali delle spese tra proprietari dei piani l’uno all’altro sovrastanti.