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Successioni ereditarie

 

COS'È LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?
 
Al momento della morte di una persona  si apre la successione e i suoi beni ed anche gli eventuali debiti passano agli eredi. Questo trasferimento può avvenire per legge (quote degli eredi sono stabilite dal Codice Civile) in altre parole se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto, o per testamento  (i beni vengono destinati nel modo scelto dal de cuius).


 
E'OBBLIGATORIA?
 
E' sempre obbligatorio presentare la denuncia di successione, tranne per  le seguenti condizioni che però devono sussistere entrambe :
 
a) l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cujus;
 
b) l'attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari.
L'imposta sulle successioni, era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell'asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari, pertanto tale obbligo restava solamente se nel patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi, ed in tal caso risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali, determinate rispettivamente nel 2% e nell'1% del valore dei beni stessi; nel caso in cui vi fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di € 168,00.
Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.
 
 

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
 
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.
L'eredità si devolve per legge o per testamento; in assenza di testamento, l'eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.
 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
 
Il termine per la presentazione è di un anno dalla data di apertura della successione, dopo di che si pagano le relative more.
 
 

LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
 
La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa.
 
 

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI  SUCCESSIONE
 
Per i beni immobili  o  diritti  reali  immobiliari  compresi nell'attivo  ereditario  i  beneficiari  devono  corrispondere  le  imposte ipotecarie e catastali  rispettivamente  nella  misura  del  2%  e  dell'1%.
L'importo minimo da versare è comunque di Euro 168,00 per ogni tributo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall'apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli  eredi  e  i  legatari  che presentano la dichiarazione di  successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle  Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
 
 

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA":
 
L'agevolazione 'prima casa' consiste nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a Euro 168,00 (invece del  2%  e  1%).
Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di immobili trasferiti  a più beneficiari, in capo ad almeno ad  uno  di  essi,  sussistano  tutti  i requisiti e le condizioni necessari per  acquistare  a  titolo  oneroso  la prima abitazione con le agevolazioni 'prima casa'.
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
 
Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
 - Visure catastali; Certificato di morte o autocertificazione;
-  Eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa;
-  Certificato di destinazione urbanistica (per i terreni);
-  Prospetto della liquidazione delle imposte;
-  nel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbale;
-  nel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.
Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi.
- prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23:
1.    l'imposta ipotecaria;
2.    l'imposta catastale;
3.    l'imposta di bollo;
4.    la tassa ipotecaria;
5.    i tributi speciali.
entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.
 
 

DOCUMENTI NECESSARI  PER PROCEDERE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
 
1.    certificato di morte;
2.    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius;
3.    codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopia;
4.    residenze del defunto e degli eredi;
5.    testamento (se esistente);
6.    atti di acquisto terreni e fabbricati;
7.    atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita;
8.    successioni precedenti;
9.    certificati o visure catastali (se in possesso);
10.    documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono-ampliamento-planimetrie-frazionamenti - mod. 44-mod. D-mod. 3/SPC);
11.    per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all'ufficio tecnico del comune di appartenenza;
12.    per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso;
13.    per azioni o titoli: certificazione della banca;
14.    dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse;
15.    fattura spese funebri;
16.    spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita;
17.    mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo.
 
-Per conti correnti e libretti di deposito a risparmio: dichiarazione banche, poste o finanziarie di sussistenza di debiti o di crediti alla data di apertura della successione
 
-Per le partecipazioni in società o enti  non quotate in borsa o non azionarie, comprese le societa' semplici e le società di fatto: dichiarazione della società con il valore della quota alla data di apertura della successione con riferimento al patrimonio netto, alla data di apertura della successione, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dell'ultimo inventario redatto o vidimato tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti
 
-Per i conti titoli nella dichiarazione della banca o della finanziaria  deve essere indicato, se si tratta di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, il valore del titolo alla data di apertura della successione ottenuto facendo la media dei prezzi fatti o di compenso nell'ultimo trimestre anteriore alla data di apertura della successione maggiorata dei dietimi e degli interessi successivamente maturati
 
-Per i titoli o quote di partecipazioni in fondi comuni d'investimento nella dichiarazione della banca o della finanziaria  deve essere indicato il valore che risulta dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti a norma di legge prendendo come riferimento la data di apertura della successione;
 
- Per le obbligazioni o altri titoli va indicato nella dichiarazione della banca o della finanziaria il valore alla data di apertura della successione comparato a quello dei titoli che hanno analoghe caratteristiche e che sono quotati in borsa o nel mercato ristretto
 
n.b. : nel caso l'erede non sia in possesso degli atti notarili relativi agli immobili posseduti dal deceduto/a o della documentazione relativa alle variazioni catastali provvederemo alle ricerche necessarie.
 
 

RINUNCIA ALL'EREDITA'
 
I chiamati all'eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i  beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.
Chi rinuncia all'eredità e' come se non fosse mai stato chiamato come erede.
ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale…
Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
 
 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
 
L'imposta dovuta dagli eredi,  legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari.
Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e il MOD. F23 per il pagamento delle imposte.
 
 

SOGGETTI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE
 
La legge prevede che vi siano alcuni soggetti esenti dal pagamento di imposte.
Questi possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
- Soggetti residenti all'estero:  Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all'estero di proprietà di soggetto residente all'estero.
- Stato: Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
 - Enti: Sono altresì esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.
- Altri enti: Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate sub. c), se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l'ente è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
 
 

BENI ESCUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE
 
La legge prevede che alcuni beni siano esclusi da imposte di successione.  Questi sono raggruppabili nelle seguenti categorie:
- i titoli di debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali;
- gli altri Titoli di Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge; aziende familiari e partecipazioni sociali: l'imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.
 - le indennità di fine rapporto di lavoro (art. 1751 C.C.) e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
 - i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
 - i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell'Amministrazione debitrice; i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.