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60% - Bonus facciate


 
Lo Studio Tecnico Castiglioni è in grado di offrire ogni necessaria assistenza ai suoi clienti per poter usufruire delle detrazioni fiscali al 90%** per i lavori di tinteggiatura delle facciate ed affini opere edilizie


Tipologie di interventi per i quali poter beneficiare del bonus fiscale
Importante da segnalare in merito è che, al contrario degli interventi che possono già beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia, quelli soggetti al bonus facciate possono riguardare anche interventi di manutenzione ordinaria.
In merito alle parti dell’edificio sulle quali si può beneficiare del bonus facciate, l’Agenzia delle entrate con la Risposta 185 del 12 giugno 2020, ha cercato di fare ulteriore chiarezza. Nella stessa è stato infatti indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).
impianti pluviali (grondaie).
interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie;
rifacimento di ringhiere;
pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni);
pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata;
Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:
 
A chi spetta
Queste condizioni, affinché venga soddisfatto il requisito, dovranno sussistere al momento dell’inizio dei lavori oppure al momento del sostenimento della spesa, qualora quest’ultima sia stata pagata prima di tale data (es: nel caso degli acconti).
conviventi di fatto.
familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
detentori in base a contratto di locazione o comodato (a condizione che i lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario);
titolari di altri diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione e superficie;
nudi proprietari;
proprietari;
Questa agevolazione viene riconosciuta per tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Rientrano quindi tra questi:
 
Requisiti di attuazione
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
È bene chiarire sin da subito che per poter beneficiare della detrazione è necessario che gli immobili sui quali sono effettuati i lavori siano ubicati nelle zone classificate come zone A o B o in zone ad esse assimilabili:
Sono quindi esclusi tutti gli interventi che vengono effettuati nelle zone C, D, E ed F.
 
Sconto in fattura e cessione del credito
Con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute al 31 dicembre 2022. La nuova norma ha infatti stabilito per le spese sostenute in questo periodo per le quali è possibile beneficiare del bonus facciate la possibilità di fruire:
dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Quest’ultimo potrà poi a sua volta beneficiare del credito d’imposta e potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti;
della trasformazione in credito d’imposta dell’importo, con la possibilità di cessione a soggetti terzi.


** ALIQUOTA DECREMENTATA AL 50%