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Pratiche Catastali

 

PRATICHE CATASTALI ED AMMINISTRATIVE
Pratiche di accatastamento o variazione catastale, redazione tipi mappale e tipi di frazionamento terreni;
Compilazione e presentazione volture catastali;
Accertamenti ipotecari e visure catastali;
Assistenza presentazione denunce di successione;
Assistenza tecnica atti notarili;
Consulenza specifica in ambito tecnico-amministrativo, edilizio ed urbanistico in caso di controversie di qualsiasi genere.

RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE
Rilevazioni immobili;
Rilevazioni topografiche;
Rilevazione e computo scavi;
Rilevazioni di terreni e determinazione confini;
Stesura piani quotati;
Tracciamento costruzioni e strade;
Stesura e presentazione di pratiche di accatastamento o variazione catastale su supporto informatico.

PRATICHE DOCFA
Redazione tipi mappali e tipi di frazionamento;
Indagini storico - catastali;
Visure meccanizzate (con collegamento diretto con la Banca Dati dell'Agenzia del Territorio) e presso archivi cartacei;
Stesura e presentazione di volture catastali e richieste attribuzioni di rendita ai sensi della Legge 154/88, di istanze di rettifica, ricorsi avversi al classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio;
Stesura e presentazione di dichiarazioni di successione presso Ufficio del Registro competente complete di ogni allegato ed adempimenti necessari;
Consulenza in ambito tecnico - amministrativo, edilizio ed urbanistico in casi di controversie di qualsiasi genere anche con supporto legale a cura del ns. avvocato di fiducia;
Assistenza notarile: predisposizione di relazioni tecnico illustrative utili alla stipula di atti notarili, con espletamento di ogni necessario adempimento.


GLOSSARIO CATASTALE:

Visura catastale
Documento fornito dall'agenzia del territorio (ex catasto) in cui risultano i dati identificativi dell'immobile (comune, indirizzo, foglio particella subalterno), i dati fiscali come la rendita catastale, i nomi e codice fiscale di tutti i soggetti che vantano diritti reali, i riferimenti degli atti notarili da cui derivano le informazioni presenti nella visura.


Cancellazione di ipoteca 
La cancellazione di ipoteca, totale o parziale, avviene quando il debitore ha estinto il suo debito con il creditore (ad es. quando si finisce di pagare un mutuo) ed è sancita formalmente con la trascrizione della cosiddetta "annotazione di cancellazione", di norma collegata all'iscrizione ipotecaria originaria.
Negli anni passati banche ed istituti di credito erano soliti non trascrivere le cancellazioni di ipoteca, anche dopo l'estinzione del debito, oggi invece vige l'obbligo di comunicare la cancellazione alla conservatoria di norma entro 30 giorni.
Per verificare la cancellazione di ipoteca si puo' richiedere una visura ipotecaria, oppure una visura per nota se si conoscono gli estremi (n° di registro e anno).
 
Catasto ordinario 
Ufficio dell'agenzia del territorio, di norma provinciale, che procede all'archiviazione e alla consultazione delle informazioni catastali tramite visure telematiche o ispezioni cartacee allo sportello. Si rivolge sia a privati che a professionisti abilitati (geometri, notai..). E' un ufficio con finalità prevalentemente fiscali, pertanto le informazioni di proprietà degli immobili non hanno normalmente valore legale, si dice infatti che il catasto non è probatorio, anche se ultimamente si sta cercando di renderlo probatorio anche grazie all'informatizzazione e affidabilità degli archivi catastali.
 
Catasto tavolare
Il catasto tavolare vige in provincia di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, edin alcuni comuni in provincia di Udine, nel comune di Pedemonte (Provincia di Vicenza), nei comuni di Magasa e Valvestino (Provincia di Brescia) e in alcuni comuni in prov. di Belluno (ad esempio Cortina d'Ampezzo). Si differenzia dal catasto ordinario principalmente per la modalità di archiviazione delle informazioni catastali, che nel catasto tavolare hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, anche ai fini dei trasferimenti immobiliari, come disposto dal Decreto 28 marzo 1929, n. 499
Non è possibile effettuare visure catastali per il catasto tavolare presso l'agenzia del territorio (ex catasto), di norma i documenti sono infatti depositati ed ispezionabili presso gli appositi uffici del comune di competenza.
 
Codice Catastale
Il codice catastale è stato istituito per identificare univocamente i comuni in forma abbreviata, come avviene per le province. E' presente spesso nelle visure catastali ma anche nel codice fiscale personale (ultime 3 lettere prima dell'ultima lettera di controllo).

Visura ipotecaria
Visura, con valore legale, ottenuta presso la Conservatoria dei registri immobiliari, che permette la consultazione in ordine cronologico di tutti gli atti (compravendite, gravami, successioni..) relativi ad un determinato immobile o soggetto. Le informazioni depositate in conservatoria hanno di norma valore legale, soprattutto per quanto riguarda i diritti reali e i gravami sugli immobili censiti.

Fabbricato rurale
I fabbricati rurali sono quelli comunemente adibiti alle attività agricole, quindi rimesse per attrezzi, depositi agricoli, stalle.. Normalmente i fabbricati rurali sono censiti al catasto terreni, e per questo non è quasi mai previsto il numero di subalterno.
 
Foglio catastale
Ogni comune viene suddiviso in fogli di circa 1kmq, spesso raggruppati in sezioni, che corrispondono di norma a una frazione cittadina. Il foglio è dunque la prima suddivisione che permette di restringere un'area geografica all'interno del comune: ogni immobile è individuato da comune, foglio, particella (vedi sotto) e in caso di fabbricato anche un di un subalterno (interno). Il foglio è indicato nella visura catastale e nell'atto di acquisto di un immobile.
 
Particella catastale 
Ogni foglio catastale è diviso in particelle: una particella di norma rappresenta un fabbricato (edificio) o un terreno o porzione di terreno. La particella rappresenta dunque la singola unità immobiliare, che nei fabbricati e' ulteriormente suddivisibile in subalterni (es. interni, pertinenze, box..). La particella è indicata nella visura catastale e nell'atto di acquisto di un immobile.
Subalterno catastale
Molto spesso un fabbricato (identificato dalla particella) la particella è ulteriormente suddivisa in subalterni, che identificano ad esempio gli interni di un condominio, i garages, gli spazi comuni, etc. Il subalterno e' dunque la minima unità immobiliare in cui si può suddividere un fabbricato.
- In alcuni casi una unità immobiliare a seguito di modifiche va ad occupare più subalterni formando un'unica unità, in questo caso si parla di subalterni graffati (nella visura catastale in questi casi si vedono due valori di subalterno uno sotto l'altro).
- E' molto frequente che un subalterno venga modificato/riassegnato a seguito di riaccatastamenti o aggiornamenti catastali, in questi casi nella visura catastale sul vecchio subalterno compare la dicitura "il subalterno e' stato soppresso, la soppressione ha generato seguenti immobili....foglio..particella..subalterno.."
 
Trascrizione 
La trascrizione è l'atto con cui viene appunto trascritto in conservatoria un atto di compravendita o altro atto che trasferisca diritti reali su un immobile (es. compravendite, successioni, ipoteche, etc).
La trascrizione è anche chiamata iscrizione, quando si riferisce a ipoteche o gravami ("iscrizione di ipoteca"), oppure annotazione quando viene fatta un'aggiunta ad un atto già registrato (es. cancellazione di ipoteca)
 
Variazione catastale
Si ha variazione catastale nei casi di
- frazionamento, fusione, ampliamento, demolizione totale o parziale di immobili
- cambiamento della destinazione ad esempio da ufficio a casa, da box a negozio..
 
Voltura catastale
Ogni variazione della titolarità su un bene immobile deve essere comunicata all’Agenzia del Territorio con la domanda di voltura catastale.
Devono richiedere le domande di voltura coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti che generano il trasferimento di diritti reali su beni immobili
i soggetti privati in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
i cancellieri giudiziari, per le sentenze da essi registrate
i segretari o delegati di qualunque amministrazione o azienda, per gli atti stipulati nell’interesse delle rispettive amministrazioni o aziende.
Nel caso in cui il soggetto obbligato non abbia adempiuto alla richiesta vi possono provvedere direttamente i cittadini interessati.