In materia di ripartizione delle spese condominiali, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri di riparto stabiliti dalla legge(o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre sono annullabili, nel caso in cui i suddetti criteri vengano violati o disattesi. Quindi è annullabile e non nulla la delibera che esclude dal riparto delle spese per lavori straordinari e di manutenzione dell'impianto di riscaldamento una unità immobiliare sull'erroneo presupposto che essa non sia allacciata all'impianto centralizzato.