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Ove un condomino impugni una delibera assembleare con la quale gli siano state addebitate spese in misura asseritamente eccedente rispetto alla propria quota millesimale, tale giudizio non esige la pregiudiziale revisione della tabella millesimale con conseguente necessità di estensione del contraddittorio a tutti i condomini, perché le tabelle millesimali sono obbligatorie fino alla loro sostituzione, che deve avvenire o con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria; ne consegue che la violazione delle tabelle vigenti, a prescindere dalla loro esattezza, rende illegittima la delibera assembleare di ripartizione delle spese e per il relativo giudizio di impugnazione è legittimato passivo l'amministratore.