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L’accettazione delle tabelle millesimali - desumibile anche da fatti concludenti, come il costante pagamento delle quote condominiali in base ad esse dovuta - non ne esclude l`impugnabilita`, ex art. 69, n. 1, disp. att. c.c.., per obiettiva divergenza del valore considerato rispetto a quello reale, sempre che questa discenda da errori di fatto, attinenti alle caratteristiche degli elementi necessari, ex art. 68 disp. att. c.c.,, per la valutazione, o di diritto, in ordine alla identificazione degli elementi stessi, restando, di conseguenza, esclusa la rilevanza di apprezzamenti soggettivi nella stima commerciale di questi ultimi, con la conseguenza che non costituisce errore idoneo a fondare la suddetta impugnativa l’attribuzione alle unità immobiliari del piano terreno - obiettivamente destinate, per conformazione strutturale ad attività commerciali - di un valore più elevato rispetto a quello derivante dal mero calcolo della superficie o della cubatura.