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Poiché l'art. 69, n. 1, delle disposizioni di attuazione del c.c. prevede la revisione, a opera del giudice, delle tabelle millesimali, ''quando risulta'' che esse siano frutto di errore, la revisione è possibile sia se il regolamento condominiale di natura contrattuale, sia se il regolamento stesso abbia richiamato, applicandoli, i criteri previsti dal R.D. 15 gennaio 1934, n. 56, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice civile, essendo richiesto dalla norma sopravvenuta di far riferimento non al momento in cui l'errore è stato commesso ma a quello in cui lo stesso è stato rilevato. La richiesta - nell'ambito di un condominio - di revisione o modificazione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano, proposta ai sensi dell'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice codice, sia che tenda a rivedere le originarie carature di alcune unità immobiliari, che ad assegnare tali carature per la prima volta, poiché comporta la necessità di revisione complessiva delle tabelle originarie, investe il giudice del potere di verificare i valori di tutte le porzioni dell'edificio, al fine di adeguare il più possibile le tabelle ai valori effettivi. Al fine di tale valutazione vanno tenuti presenti tutti gli elementi necessari per il calcolo, purchè siano di natura oggettiva e non soggettiva, quali la superficie, l'altezza di piano, l'esposizione, la luminosità con riferimento a tali elementi ben può il giudice del merito - in applicazione della ricordata disposizione - provvedere a eliminare gli errori che abbia riscontrato nelle originarie tabelle, e che si concretino in discrepanze tra i valori attribuiti e quelli effettivi.