Accedi al sito
Serve aiuto?

Con la revisione della tabella millesimale, anche quando questa è approvata in forma contrattuale, i condomini non intendono in alcun modo modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, ma mirano, piu’ semplicemente, a determinare quantitativamente tale portata. Il fine e’ quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e di pervenire, cosi, ad una approvazione delle operazioni di calcolo in detta tabella documentate; di talche’ la tabella stessa non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che e’ nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica. 

In tal caso, poiche’, nonostante la forma adottata, la semplice dichiarazione di approvazione non ha natura negoziale, l’errore che, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l’errore vizio del consenso, disciplinato dall’art. 1428 c.c. e segg., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unita’ immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.