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L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento del servizio centralizzato del riscaldamento (come di ogni altra parte comune) non viene meno per la semplice circostanza che l’impianto non eroghi sufficiente calore né, quest’ultima circostanza, può giustificare un esonero dal contributo. Tuttavia, in caso di insufficiente erogazione della giusta quantità di calore, il condomino può far valere la lesione al suo diritto ad una adeguata erogazione di calore, previo accertamento giudiziale del danno subito e della sua liquidazione, riferibile, da un lato, ai contributi pagati – a questo scopo – al condominio e, da un altro lato alle spese affrontate per supplire – con mezzi propri – alla carente erogazione del servizio centralizzato.