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L'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991 prevede gli interventi in parti comuni degli edifici condominiali, volti al contenimento del consumo energetico e (congiuntamente) alla utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1. Esso consente di deliberare a maggioranza semplice l'eliminazione di un bene comune a tutti i condomini, come l'impianto di riscaldamento centralizzato, in quanto il passaggio di tale impianto agli impianti autonomi venga attuato in previsione del contenimento dei consumi energetici con l'uso delle fonti alternative di energia indicate dalla legge al precedente articolo 1 ovvero con la trasformazione di esso in impianti unifamiliari a gas, come previsto dall'articolo 8, lettera g). 

Pur non prevedendosi, ai fini della validità di una tale delibera, che la stessa sia accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità (attenendo il progetto alla fase successiva di esecuzione della volontà assembleare) la norma derogatrice delle maggioranze (altrimenti previste dal codice civile) è pur sempre inserita in un sistema inteso a favorire la trasformazione degli impianti in vista del risparmio energetico e dell'uso di particolari fondi di energia. La delibera di soppressione dell'impianto di riscaldamento centralizzato presa a maggioranza deve, pertanto, per essere valida, almeno prevedere il tipo di impianto che sarà installato, tra quelli di cui alla legge n. 10 del 1991, pur senza la sottoposizione e l'approvazione, da parte dell'assemblea, del progetto esecutivo, non essendo sufficiente la sola previsione che l'impianto centralizzato di cui si delibera l'abolizione verrà sostituito, a iniziativa dei singoli condomini, con impianti autonomi. Essendo, infatti, tale iniziativa meramente eventuale e non programmata, siffatta delibera si ridurrebbe alla mera soppressione del servizio, senza il consenso di tutti i condomini aventi diritto a usufruirne.