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Il singolo condomino non è titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica (ossia caratterizzato da un legame di reciprocità delle rispettive prestazioni), poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto contrattuale che obblighi. 

Il condomino può chiedere il risarcimento del danno subito per insufficiente erogazione di calore nell'appartamento in caso di colpevole omissione del condominio stesso di provvedere all'adeguamento e alla riparazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento. 

La Cassazione ha però precisato che spetta solo il risarcimento del danno subito e non anche la restituzione dei contributi condominiali versati dal singolo condomino per il godimento del servizio fornito.