Il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco no si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assemblerare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è affetta da nullità, e non da annullabilità, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.