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In tema di condominio, nel caso in cui un condomino utilizzi la canna fumaria dell’impianto centrale di riscaldamento, nella specie per lo scarico dei fumi da una pizzeria, dopo che questo sia stato disattivato dal condominio, sussiste violazione dell’art. 1102 c.c., trattandosi non di uso frazionato della cosa comune, bensì della sua esclusiva approvazione e definitiva sottrazione alle possibilità di godimento collettivo, nei termini funzionali praticati, per legittimare le quali è necessario il consenso negoziale (espresso in forma scritta “ad substantiam”) di tutti i condomini.