La spesa per l'installazione della canna fumaria a seguito della trasformazione del riscaldamento centralizzato in impianti autonomi deve essere ripartita tra tutti i condomini. Infatti nel caso di trasformazione ex legge n. 10/1991 dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, la canna fumaria obbligatoria per le evacuazioni dei fumi - alla quale tutti i condomini sono tenuti ad allacciarsi - non può che essere un bene comune, la cui installazione o manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini, nelle proporzioni millesimali previste. Pertanto ne consegue che non è più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge.