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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’annosa questione delle continue richieste di d... ]]></short_description><full_story><![CDATA[ 
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’annosa questione delle continue richieste di distacco dei singoli condomini dal riscaldamento centralizzato negli edifici. Con la recente sentenza del 03 aprile 201 n. 5331 la VI sezione afferma il principio di diritto per cui “il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune”. Vi è qui l’evidente necessità di contemperare i diversi interessi in gioco: quelli dei condomini che non desiderano o non possono affrontare le spese per rendere autonomi i propri appartamenti e quelli di chi desidera, invece, dotarsi di un impianto autonomo, più efficiente e versatile o semplicemente eliminare dai locali privati il riscaldamento per svariate motivazioni personali. E’ quest’ultimo il caso affrontato dalla decisione in esame in cui un condòminio desidera eliminare dalla propria autorimessa l’allaccio all’impianto di riscaldamento centralizzato e impugna la delibera condominiale che nega tale richiesta. 

Il giudice d’appello nella decisione impugnata in cassazione negava il distacco, affermando che esso, pur non dando luogo a squilibri termici, per effetto del venir meno dell’obbligo di contribuire alle spese per i consumi, avrebbe provocato un conseguente aggravio delle spese per gli altri condomini, tenuto conto che, sulla base dell’insegnamento della Corte di Cassazione, il distacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato non può ritenersi legittimo nei casi in cui esso comporti una maggiore spesa a carico degli altri condomini che continuano ad usufruirne. 

Il condominio sconfitto in appello ricorreva in cassazione censurando la decisione d’appello e assumendo che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il distacco dei singoli condomini dall’impianto di riscaldamento rappresenta un vero e proprio diritto nei casi  in cui: 

A) esso non determini inconvenienti o squilibri tecnici nel suo funzionamento e 

B) non comporti un aggravio di spese. 

In presenza di tali condizioni, che pure erano state accertate dal consulente tecnico, la delibera impugnata avrebbe dovuto essere considerata nulla, aggiungendo che la Corte di appello, interpretando erroneamente le conclusioni della consulenza tecnica, non ha considerato che la riduzione dei consumi ed il minor aggravio di spesa per i restanti condomini costituivano la logica conseguenza del distacco ed era pertanto un dato pacifico.
 
Il consigliere di cassazione delegato, nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis. cod. proc. civ., concludeva per la fondatezza del ricorso osservando che: 
 
- “il motivo appare fondato, avendo la Cotte di appello, con motivazione errata giuridicamente ed anche contraddittoria, fondato la propria statuizione di rigetto mediante richiamo alle risultanze ed alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso che il distacco potesse avere conseguenze negative sulla funzionalità dell’impianto ovvero che potesse provocare un aumento delle spese di gestione, aggiungendo, tuttavia che, per effetto del venir meno della contribuzione da parte dell’attrice alle spese di gestione, di fatto il distacco avrebbe aumentato le spese a carico degli altri condomini”; 

- “che tale ragionamento si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui il condominio può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cass. n. 16365 dei 2007; Cass. n. 7518 del 2006 )”; 

- “che, in particolare, sulla base di tale orientamento emerge che la condizione ostativa dell’aggravio delle spese condominiali va collegata, quale conseguenza diretta, al fatto del distacco puro e semplice, non già alla circostanza che, per effetto di esso, la quota dei consumi gravante sul condomino distaccatasi potrebbe andare a carico degli altri, trattandosi questa di una evenienza non necessaria né obbligata, che si pone altresì in contrasto con il principio che il condomino distaccatosi è tenuto a partecipare alle spese di gestione dell’impianto se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio”
  
La Corte di cassazione accoglieva il ricorso con rinvio, pronunciando il principio di diritto sopra indicato.