La modifica del tipo di alimentazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato da gasolio a metano non costituisce un'innovazione ma, se l'impianto preesistente è obsoleto o guasto, rappresenta una manutenzione straordinaria, mentre se il preesistente bruciatore è ancora funzionante, la sua sostituzione rientra nelle semplici modifiche migliorative dell'impianto, ove diretta a utilizzare una fonte di energia più redditizia e meno inquinante.
A ciò consegue che per l'approvazione della relativa delibera non è richiesta la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 5, del c.c.