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L'art. 6 della legge n. 841 del 1973, nella parte in cui attribuisce al conduttore tenuto contrattualmente al pagamento delle spese di gestione del servizio di riscaldamento il diritto di partecipare, in luogo del locatore, alle assemblee condominiali convocate per delibere su dette spese di gestione, nonché sulle modalità della predetta gestione, ha carattere eccezionale rispetto alla disciplina del condominio sugli edifici, e non è quindi suscettibile di interpretazione estensiva. 

Ai fini della validità della delibera di assemblea condominiale, il quorum richiesto deve esistere al momento della costituzione dell'assemblea, e nel verbale ad essa relativo devono essere indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione assembleare senza che sia altresì necessaria la dichiarazione di regolarità dell'assemblea in relazione al totale dei millesimi rappresentati dagli intervenuti.