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L'obbligo di preventiva informazione, con l'avviso di convocazione, dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno della convocata assemblea risponde non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione;
tale evidenziata ratio comporta l'infondatezza di censure al riguardo, che si risolverebbero in mere doglianze formali, in tutti quei casi in cui il condomino sia comunque risultato aliunde sufficientemente informato dell'oggetto dell'argomento da trattare; ad esempio nel caso in cui abbia potuto esprimere già preventivamente e per iscritto, in vista della prevedibile deliberazione in proposito, il proprio motivato parere, per di più confermato nel dissenso a verbale.