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In materia di condominio negli edifici, l'eliminazione di un bene comune non rientra nei poteri dell'amministratore, neppure allorquando sia finalizzata al rispetto della normativa antincendio, potendo l'amministratore, in caso di urgenza, soltanto procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, riferendo alla prima assemblea utile, senza mai pero eliminare totalmente la struttura comune o apportarvi modifiche incidenti sul decoro architettonico, a meno che non vi sia successiva ratifica dell'assemblea.