Tabella 1
INTERVENTI AMMESSI AL 31/12/2022
(NOTA: BONUS FACCIATE DAL 90% AL 60%)
Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all’articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.


(*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall’articolo 119 comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119 comma 1. Nel caso in cui l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.
(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.
(***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari inesistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.
(****) Nel caso in cui l’intervento riguardi l’installazione di più macchine, la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 nel caso di un’installazione di un micro-cogeneratore.
(^) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
(#) Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari chesiano funzional mente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
(@) Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a € 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Tabella 2
MASSIMALI SPECIFICI
Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m2 per i sistemi radianti a pavimento, o € 50/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
9 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore